L’ Agenzia delle entrate fornisce un importante chiarimento sulle detrazioni che spettano a chi sostituisce il proprio condizionatore. In pratica, quando si cambia un condizionatore con uno nuovo provvisto soltanto di pompa di calore ma senza funzione riscaldante si può usufruire comunque di una detrazione del 50%. La possibilità è garantita fino a un tetto massimo di 96mila euro e anche in assenza di interventi edilizi più ampi.
Il raggiungimento degli standard di risparmio energetico disposti dalla normativa deve essere certificato dal produttore o dall’installatore. Per portare in detrazione la spesa sostenuta nel 2018 bisognerà inviare apposita comunicazione all’ENEA entro il 19 febbraio 2019.
Invece se la spesa è sostenuta successivamente a tale data, si avranno 90 giorni di tempo per inviare comunicazione all’autorità per l’energia.
In generale il bonus spetta a chi acquista un condizionatore che rispetta determinati requistiti legati al risparmio energetico.
In teoria, però, l’installazione dovrebbe essere inquadrata all’interno di lavori edilizi che abbiano come obiettivo il miglioramento dell’efficienza energetica di un edificio. Ora, con l’ultima ciroclare dell’agenzia delle entrate viene precisato che anche in assenza di lavori edilizi propriamente detti si può usufruire della detrazione al 50%. La domanda è comune a molti contribuenti che acquistano un condizionatore dotato soltanto di pompa di calore ma senza funzione riscaldante. Proprio in risposta al quesito di un contribuente è arrivata al precisazione dell’agenzia.
Ora è chiaro che la richiesta del bonus deve essere vincolata esclusivamente alle caratteristiche del condizionatore. Quindi, basta che il produttore dell’apparecchio o l’installatore fornisca la documentazione necessaria ad attestare il risparmio energetico conseguente all’installazione del condizionatore. Anche in caso di un intervento di manutenzione ordinaria, infatti, diventa prioritario ai fini dell’otteninimento del bonus lo scopo di miglioramento dell’efficienza energetica.